Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle
Onlus nella legge 96/2012.
Fonte : http://www.fiscoetasse.com (Dott. Visconti Gianfranco)
Dal 2013 cambia l'aliquota di detrazione IRPEF /IRES per le
erogazioni liberali alle ONLUS. Le modifiche apportate dalla Legge 96
del 9 Luglio 2012.
Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - è
particolarmente importante, come fonte di finanziamento la possibilità
di essere destinatarie di donazioni o erogazioni liberali, il c.d.
“fundraising”, cioè l’attività di raccolta di fondi. Per tali erogazioni il
donatore che sia persona fisica od ente non commerciale
(associazione riconosciuta o non, fondazione, comitato) gode, fino al
2012, di una detrazione dall’IRPEF – l'Imposta sui Redditi delle
Persone Fisiche - pari al 19% di quanto versato, fino ad un massimo
di 2.066 Euro (4.000.000 di vecchie Lire).
La detrazione IRPEF è consentita se il versamento di tali erogazioni è
effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997,
che sono:
le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli
circolari (lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che fu introdotta dal 1°
comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997).
Questa norma , come detto, varrà ancora per i redditi delle persone
fisiche relativi all’anno 2012: per quelli del 2013 la detrazione
aumenterà al 24% e per quelli conseguiti a partire dal 2014 al 26%,
come disposto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge n° 26 del 2012,
che ha introdotto il comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR ed abrogato in
parte la lettera i – bis dello stesso articolo a partire dal 1° Gennaio
2013. L’ammontare massimo della erogazione liberale su cui calcolare
la detrazione e le modalità con cui effettuare l’erogazione stessa
resteranno invariate.
Nel caso in cui l’erogatore sia un ente non commerciale la detrazione
è sull’IRES – Imposta sul reddito delle Società, in quanto tali enti sono
soggetti passivi di questa imposta ai sensi della lettera c) del 1°
comma dell’art. 73 del TUIR. Questa detrazione varrà ancora soltanto
per i redditi del 2012 perché essa si ricava dall’art. 147 del TUIR che
fa riferimento alla parte della lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che
sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2°
comma dell’art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto
una norma sostitutiva.
Questo vale anche per le erogazioni effettuate dalle società di persone
(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e
società di fatto) nel qual caso la detrazione del 19% si suddivide fra i
soci sulla base della ripartizione del reddito della società fra i soci
stessi prevista dall’atto costitutivo o dalla legge (che prevede che
l’imputazione del reddito al socio, indipendentemente dalla percezione
di esso, sia proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili che
è a sua volta proporzionale al valore dei conferimenti effettuati da
ciascun socio nella società), ai sensi del comma 3° dell’art. 15 del
TUIR che richiama l’art. 5 sempre del TUIR.
Se l’erogatore è, invece, una società di capitali o cooperativa o
consorzio od un ente di diverso tipo, pubblico o privato, che abbia per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè
uno degli altri soggetti passivi dell’IRES), esso ha diritto ad una
deduzione dal reddito imponibile IRES – Imposta sul Reddito delle
Società - pari nel massimo all’importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2%
del reddito d’impresa dichiarato.
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative
all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite
del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come
risultano dalla dichiarazione dei redditi”.
Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del 2° comma dell’art. 100
del TUIR, non sono state modificate dalla Legge 96/2012. Anche esse
furono introdotte introdotte dal 1° comma dell’art. 13 del Dlgs
460/1997.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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