Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 15 gennaio 2014 è stato approvato il modello
730-2014, che consente di dichiarare i redditi percepiti
nel 2013 da lavoratori dipendenti e assimilati. Segnaliamo
le principali novità previste per la dichiarazione dei redditi
modello 730-2014.
•
La possibilità di presentare il modello anche per i contribuenti privi di sostituto
d’imposta; vedi in basso l’approfondimento
•
l’aumento delle detrazioni per figli a carico;
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la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la cedolare
secca in caso di locazione a canone concordato;
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la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria del canone di locazione
soggetto a tassazione ordinaria, prevista in assenza dell’opzione della cedolare
secca;
•
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune
nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati
all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell`Irpef e delle relative
addizionali nella misura del 50%;
•
per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni l`importo complessivo
massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.
•
l’aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef per le spese sostenute dal 6
giugno al 31 dicembre 2013 per il risparmio energetico dell’edificio.
Documenti 730 2014: quali sono
I documenti che deve presentare al CAF o al commercialista il contribuente sono:
•
Modello Cud 2014
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fatture, ricevute, scontrini, attestino le spese sanitarie, istruzioni, sportive da cui
avere le detrazioni fiscali 19%
•
ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di
ristrutturazione, da cui fruire della detrazione ristrutturazione 50% e del bonus
mobili
Documenti 730-2014: fino a quando conservarli
Tale documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione 730.
Novità per chi non ha un sostituto d’imposta
A partire dalle dichiarazioni che ci accingiamo a
presentare, anche i contribuenti titolari nel 2013 di un
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato e privi alla
data di presentazione di un sostituto d’imposta,
possono usufruire della compilazione del modello
730, sia se da questa emerge un credito sia se
emerge un debito. Analizziamo l’iter di questo
particolare modello 730, che in tal caso diviene molto simile a un modello Unico.
É con il D.L. 69/2013, il c.d. “Decreto del fare”, che è stata introdotta la possibilità di
utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati, da indicare nel quadro C del modello stesso, privi di un sostituto d’imposta
tenuto a effettuare il conguaglio.
La possibilità era già presente nell’anno 2013, per il contribuente privo di sostituto
d’imposta, ma solo se presentava un conguaglio a credito d’imposta; dall’anno 2014,
tale facoltà è data anche se dalla dichiarazione emerge un debito. In questo caso, il
contribuente può:
•
Far versare l’importo direttamente da chi presta l’assistenza fiscale, che
provvede a trasmettere telematicamente la delega di versamento. In questo
caso il contribuente dovrà consegnare al CAF o al professionista abilitato
all’assistenza la delega di addebito e le proprie coordinate bancarie. Si ricorda
che se il c/c è scoperto, l’Agenzia provvede allo scarto della delega e il
contribuente incorre in un omesso versamento;
•
Ricevere il modello F24 compilato, entro il decimo giorno antecedente la
scadenza del termine di pagamento, e procedere al versamento autonomo
presentando il modello in banca.
La data di versamento è quella prevista per il pagamento delle imposte scaturite da
Unico e cioè il 16 giugno, ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
L’eventuale rimborso è, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria:
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in contanti alle Poste, per gli importi fino a Euro 999,99, rispettando la
normativa antiriciclaggio;
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con accredito nel c/c del contribuente, comunicando all’Agenzia l’IBAN
mediante presentazione di apposita richiesta;
•
a mezzo vaglia cambiario della Banca d’Italia.
Si ricorda che gli importi non superiori a Euro 12,00 non saranno rimborsati: verranno
invece riportati nel prospetto di liquidazione del modello (righi dal 191 al 198 – col.5) e
potranno essere utilizzati in compensazione.
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