Con la sentenza n. 12431 del 18
luglio 2012 la sezione Tributaria della
Suprema Corte di Cassazione affronta
il tema della detrazione fiscale di
perdita su crediti con recupero
dell’IRES.
Sul punto rileva quanto previsto
dall’art. 101, comma 5, D.P.R. n.
917/86, secondo cui le perdite su
crediti sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi (e in ogni caso
se il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali).
Il contribuente creditore è quindi ammesso a provare, senza
preclusioni, la sussistenza, nell’anno di imputazione delle perdite su
crediti, degli elementi di “certezza e precisione” sulla sopravvenuta
impossibilità di conseguire la utilità spettante in base al titolo
creditorio vantato.
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la prova
dell’insolvibilità del debitore, cui i crediti del contribuente si
riferivano, potesse presuntivamente ricollegarsi alla revoca, da
parte delle banche, degli affidamenti e dei finanziamenti allo stesso
concessi; circostanza questa che, secondo le leggi di mercato,
rende chiaro, “erga omnes”, l'impossibilità per la società debitrice di
fare fronte ai propri impegni finanziari.
DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SUI CREDITI
Fonte: http://www.dirittobancario.it
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