Con la sentenza n. 12431 del 18  luglio 2012 la sezione Tributaria della  Suprema Corte di Cassazione affronta  il tema della detrazione fiscale di  perdita su crediti con recupero  dell’IRES.  Sul punto rileva quanto previsto  dall’art. 101, comma 5, D.P.R. n.  917/86, secondo cui le perdite su  crediti sono deducibili se risultano da  elementi certi e precisi (e in ogni caso  se il debitore è assoggettato a  procedure concorsuali). Il contribuente creditore è quindi ammesso a provare, senza  preclusioni, la sussistenza, nell’anno di imputazione delle perdite su  crediti, degli elementi di “certezza e precisione” sulla sopravvenuta  impossibilità di conseguire la utilità spettante in base al titolo  creditorio vantato. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la prova  dell’insolvibilità del debitore, cui i crediti del contribuente si  riferivano, potesse presuntivamente ricollegarsi alla revoca, da  parte delle banche, degli affidamenti e dei finanziamenti allo stesso  concessi; circostanza questa che, secondo le leggi di mercato,  rende chiaro, “erga omnes”, l'impossibilità per la società debitrice di  fare fronte ai propri impegni finanziari.
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DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SUI CREDITI
Fonte: http://www.dirittobancario.it
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